DIFENSORE CIVICO - Castagneto Carducci

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I pagamenti richiesti dall'ASA a partire dall'anno 2002 alle persone non residenti ( cosa si intenda non è ancora chiaro ) sono in base alla delibera AATO n.5  ( associazione dei Sindaci della zona ) n. 10 del 5/7/2002 -


Questo ufficio considera la procedura illegittima per violazione delle clausole contrattuali (Codice Civile) e gravi irregolarità nella pubblicazione ed ha chiesto l'annullamento come da lettera di cui sotto:

Spett PRESIDENTE AATOO Sig. Pacini Paolo



Oggetto: richiesta appuntamento per Applicazione retroattiva quota fissa non residente, nelle fatture ASA.



In relazione alla risposta ricevuta da ASA prot. SC/UI/AC/DM n. 8708 del 08/03/2007



relativa al recupero di quote fisse inserite in fattura a partire dal 29/11/’06, ritenendo le



considerazioni e giustificazioni riportate illegittime ed ingiuste per gli utenti, chiedo un



incontro, alla presenza anche del Sig. Masoni Alessandro, rappresentante del movimento dei consumatori, al fine di approfondire il problema e raggiungere un ragionevole accordo.

In attesa di Vostre comunicazioni si saluta.

Castagneto Carducci, 27 marzo 2007 - D.ssa Luisa Fonzo



UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO             Tel.  0565 778 410



D.ssa Luisa Fonzo     -   DONORATICO – Via Della Repubblica 5/A                   Fax   0565 777 577                                      Riceve il Lunedì – ore  9 / 12       email:  difensorecivico@comune.castagneto-carducci.li.it 



Segreteria    -     Tel.0565 778 409  web :http://luisafonzo.tripod.com 



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Prot. N.   45/06



 OGG:Pagamenti acqua.



A.S.A.  SpA



Via del Gazometro n.9



LIVORNO



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A.A.T.O. 5 Costa Toscana



Viale Carducci n.112



57124 LIVORNO



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Al Sig.ri SINDACI dei Comuni di



 



CASTAGNETO CARDUCCI



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BIBBONA



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CECINA



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ROSIGNANO MARITTIMO



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MONTESCUDAIO



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CASALE MARITTIMO



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CASTELLINA MARITTIMA



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SANTA LUCE



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RIPARBELLA



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                        E’ stato inviata da ASA  e  AATO una raccomandata a numerosi utenti della provincia affinchè il cliente compili una scheda  allegata e autocertifichi la propria residenza nel luogo della fornitura dell’acqua.



Ai non residenti viene richiesto un importo pari a circa 30 euro annuali per una maggiorazione della quota fissa a partire dal 2002.



 



In effetti AATO con la delibera n. 10 del 5 luglio 2002 aveva determinato la quota fissa per i residenti in euro 20 e per i non residenti in euro 50. La delibera, si legge, è immediatamente eseguibile onde consentire “una fatturazione del gestore da subito conformata alle presenti decisioni”.



 



I responsabili dell’amministrazione ASA non si sono mai attivati fino ad oggi all’applicazione della delibera; si giustificano ritenendo di non aver potuto acquisire le giuste informazioni per differenziare gli utenti residenti dai non.



 



Per ottenere i dati necessari, a parte il fatto della possibilità di accesso agli archivi dei singoli comuni, bastava richiederli a suo tempo, contestualmente alla spedizione della fattura,  ai singoli utenti mettendoli a conoscenza della variazione della quota da pagare in caso di non residenza.



 



Nei contratti sottoscritti dagli utenti ( ne ho sottomano uno stipulato il 23/11/’01) si legge che:





  1. Il pagamento della fornitura avviene in ragione del consumo accertato… limitatamente alla fornitura di acqua l’utente ha l’obbligo di un consumo minimo annuale che dovrà essere pagato anche se non effettivamente utilizzato. (  art. 10)

  2. le fatture dovranno essere pagate integralmente secondo i termini e le modalità in esse indicate (art. 11).

  3. La società si impegna a pubblicare ogni anno un tariffario completo relativo a tutti i servizi offerti dalla società (art. 20)

  4. Qualora sia reso necessario … la società si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura .  Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo le modalità tali da assicurarne la conoscenza (art. 21)..

  5. L’art. 7.1 della carta dei servizi parla di trasparenza n ell’applicazione delle variazioni tariffarie.


 



Per quanto su esposto ritengo illegittima la richiesta della maggiorazione  RETROATTIVA.



 



Per quanto riguarda la non applicazione della delibera n. 10 del 2002 ritengo ci sia una responsabilità sia da parte degli  amministratori ASA  sia  dei responsabili AATO per il mancato controllo.    (I vari richiami sono stati insufficienti )



 



Tale comportamento ha creato a mio avviso:



1.        responsabilità amministrative per quanto riguarda il danno patrimoniale creato all’Ente (pare sia intorno a 3.400.000 euro per il mancato incasso + 200.000 euro circa,  per aggravio di costi relativi alle raccomandate inviate agli utenti)



2.        responsabilità civili nei confronti dei singoli utenti per tutti i disagi conseguenti al ricevimento della raccomandata.



·         Agli utenti viene richiesto di indicare la data dalla quale inizia la residenza nell’abitazione (spesso questa risale a decine di anni fà e l’utente si trova in difficoltà a ricordare)



·         Viene richiesto la fotocopia di un documento di identità valido ect..



Per adempiere alle formalità richieste sono stati presi d’assalto gli uffici anagrafe oltre agli sportelli ASA…si sono verificati anche casi di malore…



·         A mio avviso è ulteriormente grave il fatto che è obbligatorio per il residente dimostrare quanto richiesto pena l’addebito degli arretrati.



 



Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa e contabile recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici (SS.UU. Cassazione Civile, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003 e delle Spa  partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri (sentenza n. 3899 del 26/febbraio 2004.



 



Per quanto su esposto si richiede la non applicabilità dell’ incremento della quota fissa a partire dal 2002 ma soltanto dal 2006.



 



In attesa di una Vostra risposta positiva si saluta.



  Castagneto Carducci,   7/8/2006                                        Il Difensore Civico



    ( D.ssa  Luisa Fonzo )      

NESSUNA RISPOSTA ALLA DATA DI OGGI 11/9/2006.

OGG:Pagamenti quote retroattive

 

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A.A.T.O. 5 Costa Toscana

Viale Carducci n.112

57124 LIVORNO

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e p. c.

Al Sig.ri SINDACI dei Comuni di:

 

CASTAGNETO CARDUCCI

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BIBBONA

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CECINA

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ROSIGNANO MARITTIMO

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MONTESCUDAIO

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CASALE MARITTIMO

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CASTELLINA MARITTIMA

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SANTA LUCE

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RIPARBELLA

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In merito alla Vostra risposta del  02/08/2006 prot.  1217/’06,  faccio presente che, da accertamenti fatti

 

sulla documentazione sono emersi grossi dubbi  e incongruenze relativamente all’esecuzione della pubblicazione della

 

delibera as. N. 10 del 05/07/2002, come dovuto ai sensi art. 124 comma 2° del T.U. legge sull’ordinamento degli enti

 

locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18/08 2000.

 

Rinnovo, quindi, l’invito ad addebitare l’incremento della quota fissa a partire dall’anno 2006.

 

In fiduciosa attesa di una Vostra risposta positiva si saluta.

Castagneto Carducci,   12/09/2006                       Il Difensore Civico ( D.ssa  Luisa Fonzo )      

INSIEME PER CASTAGNETO