UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
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D.ssa Luisa
Fonzo - DONORATICO
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Prot. N. 45/06
OGG:Pagamenti
acqua.
A.S.A. SpA
Via del Gazometro n.9
LIVORNO
___________
A.A.T.O. 5 Costa Toscana
Viale Carducci n.112
57124 LIVORNO
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Al
Sig.ri SINDACI dei Comuni di
CASTAGNETO CARDUCCI
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BIBBONA
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CECINA
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ROSIGNANO
MARITTIMO
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MONTESCUDAIO
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CASALE
MARITTIMO
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CASTELLINA
MARITTIMA
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SANTA
LUCE
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RIPARBELLA
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E’ stato inviata da ASA e AATO una raccomandata a numerosi utenti della provincia affinchè il cliente compili una scheda allegata e autocertifichi la propria residenza nel luogo della fornitura dell’acqua.
Ai non residenti viene richiesto
un importo pari a circa 30 euro annuali per una maggiorazione della quota fissa a
partire dal 2002.
In effetti AATO con la delibera
n. 10 del 5 luglio 2002 aveva determinato la quota fissa per i residenti in euro 20 e per i non residenti in euro 50. La delibera, si legge, è immediatamente eseguibile onde consentire “una fatturazione del gestore da subito conformata
alle presenti decisioni”.
I responsabili dell’amministrazione
ASA non si sono mai attivati fino ad oggi all’applicazione della delibera; si giustificano ritenendo di non aver potuto
acquisire le giuste informazioni per differenziare gli utenti residenti dai non.
Per ottenere i dati necessari, a
parte il fatto della possibilità di accesso agli archivi dei singoli comuni, bastava richiederli a suo tempo, contestualmente
alla spedizione della fattura, ai singoli utenti mettendoli a conoscenza della
variazione della quota da pagare in caso di non residenza.
Nei contratti sottoscritti dagli
utenti ( ne ho sottomano uno stipulato il 23/11/’01) si legge che:
- Il pagamento della fornitura avviene in ragione del consumo accertato… limitatamente alla fornitura di
acqua l’utente ha l’obbligo di un consumo minimo annuale che dovrà essere pagato anche se non effettivamente utilizzato.
( art. 10)
- le fatture dovranno essere pagate integralmente secondo i termini e le modalità in esse indicate (art. 11).
- La società si impegna a pubblicare ogni anno un tariffario completo
relativo a tutti i servizi offerti dalla società (art. 20)
- Qualora sia reso necessario … la società si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto
di fornitura . Ogni modifica avrà
effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo le modalità tali da assicurarne la conoscenza (art. 21)..
- L’art. 7.1 della carta dei servizi parla di trasparenza n ell’applicazione delle variazioni tariffarie.
Per quanto su esposto ritengo
illegittima la richiesta della maggiorazione RETROATTIVA.
Per quanto riguarda la non applicazione
della delibera n. 10 del 2002 ritengo ci sia una responsabilità sia da parte degli amministratori ASA sia dei responsabili AATO per il mancato controllo. (I
vari richiami sono stati insufficienti )
Tale comportamento ha creato a mio
avviso:
1.
responsabilità amministrative per quanto riguarda il danno patrimoniale creato all’Ente (pare sia intorno a 3.400.000
euro per il mancato incasso + 200.000 euro circa, per aggravio di costi relativi
alle raccomandate inviate agli utenti)
2.
responsabilità civili nei confronti dei singoli utenti per tutti i disagi conseguenti al ricevimento della raccomandata.
·
Agli utenti viene richiesto di indicare la data dalla quale inizia la residenza
nell’abitazione (spesso questa risale a decine di anni fà e l’utente si trova in difficoltà a ricordare)
·
Viene richiesto la fotocopia di un documento di identità valido ect..
Per adempiere alle formalità
richieste sono stati presi d’assalto gli uffici anagrafe oltre agli sportelli ASA…si sono verificati anche casi
di malore…
·
A mio avviso è ulteriormente grave il fatto che è obbligatorio per il residente
dimostrare quanto richiesto pena l’addebito degli arretrati.
Per quanto riguarda la responsabilità
amministrativa e contabile recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti anche
nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici (SS.UU. Cassazione Civile, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre
2003 e delle Spa partecipate in modo
totalitario o prevalente da pubblici poteri (sentenza n. 3899 del 26/febbraio 2004.
Per quanto su esposto si richiede la non applicabilità dell’ incremento della quota fissa a partire dal 2002
ma soltanto dal 2006.
In attesa di una Vostra risposta
positiva si saluta.
Castagneto Carducci, 7/8/2006 Il
Difensore Civico
( D.ssa Luisa Fonzo )